Nelle ipotesi previste dall'art. 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli. La pena della reclusione e' da tre mesi a quattro anni se la quantita' del tabacco e' superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.

Testo vigente dal 2 febbraio 1951

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art6 · fonte del testo