Art. 6 — Contrabbando aggravato
Nelle ipotesi previste dall'art. 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli. La pena della reclusione e' da tre mesi a quattro anni se la quantita' del tabacco e' superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.
Testo vigente dal 2 febbraio 1951
