Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 7 — Introduzione di sale per le industrie

[1]((Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie)).

Testo vigente dal 12 dicembre 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952. 89 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei tolto: comma aggiunto: commi primo e secondo dell'art. 20 tolto: possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna dalle isole minori ad essi adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie.

tolto: Gli esercenti le industrie esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, non comprese nell'articolo 20, ma ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale di cui all'art. 21,aggiunto: , possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli tolto: di Stato ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio tolto: pari alla differenza tra il prezzo che le industrie stesse pagherebbero acquistando il sale dal monopolio ed il prezzo industriale previsto nell'art. 20 aggiunto: da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

aggiunto: Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art7 · fonte del testo