Art. 27 adozione

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Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014 al 2 giugno 2022 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27 · fonte su Normattiva