Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione - Onere per il ricorrente di illustrare le relative ragioni (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione che esclude, nel caso di adozione c.d. "piena", che il giudice possa valutare il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine). (Classif. 258002).
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto dell’Unione europea, con onere a carico del rimettente di illustrare le ragioni per le quali la disciplina censurata ricade nell’ambito di applicazione di quest’ultimo. L’eventuale carenza di motivazione sul punto impedisce, pertanto, di invocare i diritti riconosciuti dalla detta Carta quali parametri interposti. (Precedenti: S. 5/2023 – mass. 45381; S. 34/2022 – mass. 44680; S. 28/2022 – mass. 44618; S. 213/2021 – mass. 44351; S. 185/2021 – mass. 44244; S. 33/2021 – mass. 43635; S. 30/2021 – mass. 43626; S. 278/2020 – mass. 43143; S. 254/2020 – mass. 43143; S. 194/2018 – mass. 40528)(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 CDFUE, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui esclude, nel caso di adozione c.d. “piena”, la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero rientrare la materia adottiva nel raggio applicativo del diritto dell’Unione europea).
Adozione e affidamento - Adozione piena - Effetti - Possibilità di valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'adozione in casi particolari - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 006003).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione c.d. “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. Ad avviso del rimettente, tale esclusione determina un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’adozione in casi particolari, disciplinata dagli artt. 44 e seguenti della stessa legge n. 184 del 1983. Tale istituto, tuttavia, non determina la recisione dell’originario vincolo di filiazione e, con esso, dei rapporti di parentela con la famiglia biologica, sicché non può essere considerato idoneo a fungere da tertium comparationis: la persistenza di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è, infatti, un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto e dunque a giustificare la diversità di disciplina.
Minori - In genere - Identità del minore - Necessità di tutela, per lo sviluppo equilibrato della sua personalità - Importanza, in caso di adozione, tanto delle relazioni che sorgono dal vincolo adottivo quanto di quelle positive pregresse - Incompatibilità con presunzioni assolute insensibili alla complessità delle situazioni personali (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione che esclude, con presunzione solo relativa, che il giudice possa valutare, nel caso di adozione "piena", il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine). (Classif. 155001).
Gli artt. 2 e 30 Cost. – unitamente agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità – mettono in luce la funzione che la tutela dell’identità del minore riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della sua personalità. Tale identità, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo, si radica anche nel passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici e la necessità di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. (Precedenti: S. 79/2022 – mass. 44633; S. 286/2016 – mass. 39316; S. 278/2013 ) Il processo di valorizzazione del diritto all’identità personale ha condotto all’affermazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona. ( Precedenti: S. 286/2016; S. 278/2013-mass. 37469 ) La tutela dell’identità del minore – e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva – non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la generalizzazione posta a base della presunzione stessa. ( Precedenti: S. 253/2019 – mass. 41928; S. 185/2015; S. 232/2013; S. 213/2013; S. 57/2013; S. 291/2010; S. 265/2010 – mass. 34863; S. 139/2010 – mass. 34603; S. 41/1999; S. 139/1982 – mass. 9265 ). Anche nel caso di adozione “piena”, il giudice può accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e che, per converso, la loro interruzione possa cagionargli un pregiudizio: ove, infatti, sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione cosiddetta “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. È possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione della disposizione censurata che escluda la configurazione di una presunzione assoluta e, in particolare, il divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. Se, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali, quanto all’interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma censurata racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore).
Nome - In genere - Cognome del figlio nato nel matrimonio - Assunzione del cognome del marito, anziché assunzione del cognome di entrambi i coniugi, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).
È dichiarata, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittima la norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Tale norma è presupposta dal complesso di disposizioni indicate: innanzitutto l'art. 299, terzo comma, cod. civ., sull'adozione da parte dei coniugi del maggiore d'età, il quale disponeva e dispone attualmente, che «l'adottato assume il cognome del marito». Parimenti, l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il quale stabilisce che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, il quale viene univocamente riferito a quello del marito. Ancora, risultava e risulta tuttora presupposta l'attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi, disciplina che si rinviene attualmente nell'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.
Riguarda ancheart. 262 Codice civileart. 299 Codice civileart. 34 d.P.R. 396/2000
Nome - In genere - Disciplina del cognome - Intervento della Corte costituzionale, volto a dichiarare costituzionalmente illegittima la disciplina che prevede l'attribuzione del cognome paterno, anziché quello di entrambi i genitori, salvo accordo diverso - Necessità impellente che il legislatore intervenga a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi - Rinvio al legislatore perché valuti l'interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. (Classif. 161001).
Dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell'assegnazione di quello del figlio, a corollario va' formulato un duplice invito al legislatore. In primo luogo, si rende necessario un intervento impellente, finalizzato a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. A fronte sia della sentenza costituzionale n. 286 del 2016, che di varie fonti normative le quali, a partire dal 2006, hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi, nonché della conseguente prassi amministrativa che ha allentato i requisiti sulla base dei quali è ammesso il cambio del cognome anche con l'aggiunta di un secondo cognome (di regola è quello della madre), occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni. La necessità, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l'interesse preminente del figlio, indica l'opportunità di una scelta, da parte del genitore - titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari - di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, spetta al legislatore valutare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).
Riguarda ancheart. 262 Codice civileart. 299 Codice civileart. 34 d.P.R. 396/2000
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetti - Possibile decorrenza a un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (nel caso di specie: efficacia della pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina attributiva del cognome dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relativamente alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta). (Classif. 204003).
Il cognome, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo. Pertanto, poiché tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime con la presente sentenza - gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell'assegnazione di quello del figlio - riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, ciò comporta che la medesima sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.
Riguarda ancheart. 262 Codice civileart. 299 Codice civileart. 34 d.P.R. 396/2000
Adozione e affidamento - Adozione di minore straniero - Attribuzione automatica all’adottato del solo cognome degli adottanti - Impossibilità per il giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome della famiglia di origine - Prospettata lesione del diritto inviolabile al nome, del principio di ragionevolezza e delle norme convenzionali dettate in materia di adozione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' delle disposizioni censurate - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui, per l'adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consente al tribunale di disporre che il minore possa conservare anche il cognome originario. Infatti le disposizioni censurate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.
Riguarda ancheart. 35 Legge sull’adozioneart. 28 Legge sull’adozione
SUCCESSIONE EREDITARIA - FIGLI ADOTTIVI - SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE NEL COMPENDIO EREDITARIO DEI PARENTI DELL'ADOTTANTE - PRECLUSIONE PER I MINORI ADOTTATI, SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE, IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 CHE HA EQUIPARATO LO STATUS DEI FIGLI ADOTTIVI A QUELLO DEI FIGLI LEGITTIMI - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI ADOTTATI PRIMA O DOPO LA LEGGE N. 184 DEL 1983 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, non estendendo l'effetto legittimante anche al minore adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria, non consente al figlio adottivo, estraneo alla successione dei parenti dell'adottante, di subentrare per rappresentazione in luogo dell'adottante nell'eredita' alla quale quest'ultimo sia chiamato, giacche' - premesso che adozione legittimante e adozione ordinaria (ora prevista unicamente per i maggiori di eta') configurano situazioni diverse, ancorate a presupposti, finalita' e requisiti non omogenei (solo nella prima il minore adottato viene definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista, in corrispondenza alla cessazione dei suoi rapporti con la famiglia di origine, lo stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, ed in quanto tale partecipa alla successione dei parenti di essi) -, non e' palesemente irrazionale ne' discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilita' di succedere per rappresentazione in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell'adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’adozioneart. 567 Codice civileart. 300 Codice civileart. 79 Legge sull’adozione
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE LEGITTIMANTE - REVOCABILITA' DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI MOTIVI, NELL'INTERESSE DELL'ADOTTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE IN CASI SPECIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel contesto della disciplina dell'adozione legittimante di cui alla l. n. 184 del 1983, che e' volta ad attribuire al minore in stato di abbandono un ambiente familiare definitivamente stabile, costituendo a suo favore un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima, la scelta del legislatore di costruire come definitivo tale vincolo, indipendentemente dalle vicende della famiglia adottiva, e di escluderne quindi la revocabilita' - preordinando al fine della realizzazione di cosi' profondi e duraturi effetti, una procedura complessa, articolata in piu' fasi, onde accertare rigorosamente la esistenza dei presupposti oggettivi di una adozione nell'interesse del minore - muove in un ambito di discrezionalita' che non attinge alla irragionevolezza. Non puo' inoltre addursi, quale elemento di comparazione in ordine a detta irrevocabilita', la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato, stante la diversita' di effetti e la non piena comparabilita' tra adozione legittimante e adozione in casi speciali e comunque, la mancanza in quest'ultima, della verifica che con l'affidamento preadottivo precede la definitivita' dell'adozione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE LEGITTIMANTE - REVOCABILITA' DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI MOTIVI, NELL'INTERESSE DELL'ADOTTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE E DELLA TUTELA DEI MINORI, DI CUI ALL'ART. 30 COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non possono trarsi utili argomenti a favore della previsione della revoca della adozione (v. massima A) ne' dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori, in quanto essa non prevede la necessita' dell'istituto, bensi' impone cautele nel caso in cui la revoca sia ammessa, come puo' esserlo, in base ad una valutazione discrezionale di opportunita' operata dalla legge (art. 13), ne' tantomeno dall'art. 30 Cost., in considerazione del fatto che l'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza della esperienza, a provvedere affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita'. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 10 e 30, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).