Art. 33 adozione
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Il provvedimento emesso da un'autorita' straniera non puo' essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso e' dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva