Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Mancata previsione in caso di decesso del coniuge-genitore prima della richiesta nonché impossibilità per il giudice minorile di superare il diniego del genitore esercente la potestà sul minore - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa notificazione del ricorso al minore interessato - Reiezione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 1, lettera b ), e 46, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per violazione, rispettivamente, del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, e degli artt 2 e 31, secondo comma, Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità, opposta in dipendenza della mancata notificazione del ricorso al minore al quale si riferisce il procedimento di adozione: e invero le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio di appello promosso dalla parte che eccepisce l'inammissibilità, con ricorso presentato in proprio e in qualità di unico genitore esercente la potestà genitoriale sul minore stesso.
Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Mancata previsione in caso di decesso del coniuge-genitore prima della richiesta nonché impossibilità per il giudice minorile di superare il diniego del genitore esercente la potestà sul minore - Eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, nel giudizio principale, del dissenso all'adozione da parte del genitore - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b ), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), va disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta sotto il profilo che, in caso di ritenuta fondatezza della questione, il dissenso all'adozione del genitore, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della medesima legge, impedirebbe in ogni caso l'accoglimento dell'appello. Al riguardo è sufficiente rilevare che la censura di illegittimità costituzionale investe non solo l'art. 44, comma 1, lettera b ), della legge n. 184 del 1983, ma anche il menzionato articolo 46, sicché deve escludersi che, nella specie, detto dissenso renda comunque priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 44, comma 1, lettera b ).
Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Possibilità nel caso in cui il coniuge-genitore sia deceduto e l'adottante risulti vedovo al momento della richiesta - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b ), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell'altro coniuge, genitore del minore che s'intende adottare, di chiedere l'adozione del medesimo. Il legislatore, in presenza di situazioni che non avrebbero potuto - per la mancanza della condizione di abbandono di cui al comma 1 dell'art. 7 (art. 44, comma 1) o per la difficoltà concreta, in considerazione di condizioni personali del minore - giustificare l'adozione legittimante, ha previsto, in talune tassative ipotesi, una forma di adozione che, caratterizzata dalla peculiarità di non avere effetto legittimante nei confronti dell'adottato, né effetto risolutivo nei confronti della famiglia di origine, è stata coerentemente definita «adozione in casi particolari», o, più propriamente, "adozione non legittimante". Fra tali ipotesi residue vi è quella di cui all'art. 44, comma 1, lettera b ), per la quale il minore può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge». Condizione indispensabile perché essa possa avere luogo è l'esistenza attuale, al momento dell'inizio della procedura e comunque prima della prestazione dell'assenso di cui all'art. 46, del rapporto di coniugio fra chi intende procedere all'adozione ed il genitore del minore adottando, di modo che la morte del genitore del minore avvenuta - come nella specie - prima della proposizione della domanda e della prestazione dell'assenso, fa venire meno una delle condizioni dell'azione e comporta il rigetto della relativa domanda. Né la norma censurata appare irragionevole se raffrontata alla disposizione di cui al successivo art. 47, nonché a quella di cui all'art. 25 della stessa legge n. 184 del 1983, posto che tali norme costituiscono applicazione, in tema di azioni costitutive di uno status , del principio secondo cui il tempo necessario per l'attribuzione del bene della vita richiesto non deve risolversi in un danno per l'interessato a tale attribuzione: applicazione eccezionalmente ammessa dal legislatore purché le condizioni richieste preesistano ad un determinato momento successivo alla proposizione dell'azione ed individuato in quello dell'affidamento preadottivo, in caso di adozione legittimante, ed in quello della prestazione dell'assenso, in caso di adozione non legittimante. Lo stesso legislatore peraltro non consente che si prescinda da tali condizioni fin dal momento della proposizione della domanda stessa, perché l'accoglimento di tale tesi introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell'azione, in contrasto con i princípi propri dell'adozione.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - IDONEITÀ ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE A FAVORE DI SINGOLI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE IN STATO DI ABBANDONO, PRIVAZIONE DEL MINORE STRANIERO DELLE GARANZIE OFFERTE DALLA LEGGE ITALIANA - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l’ordinamento italiano – descritti dall’art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell’adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari. - Sul principio per cui le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero, v. la citata sentenza n. 199/1986.
Riguarda ancheart. 29-bisintrodotto legge 184/1983art. 31 Legge sull’adozioneart. 35 Legge sull’adozioneart. 36 Legge sull’adozione
ADOZIONE - "ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI" (NON LEGITTIMANTE) DI MINORI I CUI GENITORI SIANO STATI DICHIARATI DECADUTI DALLA POTESTA' PARENTALE O SI DIMOSTRINO CONSENZIENTI - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DA PARTE DI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO CHE AD ESSI ABBIANO DA TEMPO PRESTATO CURA E ASSISTENZA - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA NEL CASO DEL MINORE ORFANO DI PADRE E DI MADRE - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE PER CUI, NEI CASI DI INCAPACITA' DEI GENITORI, LA LEGGE PREVEDE A CHE SIANO ASSOLTI I LORO COMPITI - INSUSSISTENZA - QUESTIONI SOLLEVATE SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE ANCHE NELLE IPOTESI SUDDETTE L'ADOZIONE SIA SUBORDINATA ALLA CONSTATATA IMPOSSIBILITA' DI UN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - NON FONDATEZZA.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44, primo comma, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto, subordinando la "adozione in casi particolari" (non legittimante) ivi prevista, alla condizione - che nelle fattispecie in oggetto certamente non si verifica - della impossibilita'di un affidamento preadottivo, non consentirebbe ai parenti entro il quarto grado l'adozione di minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potesta' parentale o si dimostrino consenzienti, nonche', in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 30, secondo comma, Cost., nei confronti dello stesso art. 44, primo comma, lettere a) e c), in quanto, impedendo ai suddetti parenti l'adozione del minore nei casi di incapacita' dei genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Contrariamente all'assunto dei rimettenti tribunali per i minorenni, infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado che - come gli zii e le zie che hanno promosso i giudizi 'a quibus' - gia' tenuti per legge a prestare al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono piu' in grado di offrire, adempiono in modo adeguato a tale obbligo, la legge, in mancanza del presupposto dello stato di abbandono - come confermano anche gli artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983 - non esige la dichiarazione dello stato di adottabilita', realizzandosi cosi' una delle ipotesi in cui, esistendo un nucleo con vincoli di parentela tenuto e disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non e' necessario di trovarne altri, e pertanto, pur se con effetti piu' limitati rispetto a quelli della "adozione legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, la "adozione in casi particolari" e' possibile, conformemente al principio, ispiratore di tutta la disciplina in materia, dell'effettiva realizzazione dell'interesse del minore. Intesa in tal senso, la disposizione dell'art. 44, comma primo, lettera c), della legge n. 184 del 1983, sfugge quindi alla censura formulata sotto il profilo della asserita, ma in realta' insussistente, ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi, contemplata nella lettera a), del minore orfano di padre e di madre - per la quale l'"adozione in casi particolari" da parte dei parenti entro il sesto grado e' espressamente ammessa - restando superati, di conseguenza, anche gli ulteriori motivi dedotti, sull'identico presupposto, nell'altra su accennata questione.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEL FIGLIO DEL CONIUGE - PRESUPPOSTI ED EFFETTI - DISCIPLINA (AUTONOMA) PREVISTA - ADOZIONE NON PIENAMENTE LEGITTIMANTE - CASI PARTICOLARI - FIGLIO BIOLOGICO DI UNO DEI CONIUGI - ADOZIONE CONSENTITA SOLO DA PARTE DELL'ALTRO E NON DI ENTRAMBI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITA' FAMILIARE E DI PARITA' MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nella particolare figura dell'adozione del figlio del coniuge, esistono per un verso le esigenze di consolidare l'unita' familiare, agevolando l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno dei coniugi e per altro verso, d'evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti. Nella non facile composizione di tali esigenze, deve escludersi che il legislatore, nel configurare l'istituto, nell'autonoma regolamentazione adottata, nel prioritario interesse del minore, come adozione non pienamente legittimante, e, in particolare, con il non prevedere l'adozione da parte del genitore biologico del minore e quindi non consentire la delibazione di un provvedimento straniero contenente l'adozione di entrambi i coniugi, di cui uno genitore biologico del minore, abbia compiuto scelte contrastanti con il principio della parita' morale e giuridica dei coniugi: la sostanziale parita' fra essi e' assicurata, sul piano dei rapporti personali, dall'attribuzione ad entrambi i coniugi della piena potesta' sul minore, mentre, sul piano dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono all'intento di garantire l'interesse del minore (v. mass. precedente) rispetto al quale quello del genitore adottivo deve cedere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.). - S. n. 44/1990.
sentenza 27/1991massima n. 16877 ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEI MINORI IN CASI PARTICOLARI - DIFFERENZA DI ETA' DI DICIOTTO ANNI FRA ADOTTANTE E ADOTTANDO - COMPARAZIONE CON LA SOGLIA MININA DI ETA' PER IL RICONOSCIMENTO O LA LEGITTIMAZIONE DELLA PROLE - SITUAZIONI NON OMOGENEE.
La differenza di eta' di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando minorenne (art. 44, comma quinto, L. n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non e' confrontabile con la soglia minima di eta' (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).
sentenza 44/1990massima n. 15058 ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEI MINORI IN CASI PARTICOLARI - ADOZIONE DI MINORE FIGLIO ANCHE ADOTTIVO DEL CONIUGE DELL'ADOTTANTE - DIFFERENZA DI ETA' DI DICIOTTO ANNI FRA ADOTTANTE E ADOTTANDO - INDEROGABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Nel caso del coniuge che adotti il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'inderogabilita' del divario minimo di eta' (diciotto anni) fra adottante e adottando puo' compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell'unita' della famiglia, cui e' ispirata l'anzidetta specie particolare di adozione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 30, commi primo e terzo, Cost. - l'art. 44, comma quinto, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni.
sentenza 44/1990massima n. 15059