Art. 46 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potesta' o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art46 · fonte su Normattiva