Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI NON ABITATIVE - DIRITTO ALL'INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO PER CESSATA LOCAZIONE - LOCAZIONI DI IMMOBILI INTERNI A CLINICHE O A CASE DI CURA IN GENERE - MANCATA APPLICAZIONE AD ESSE DELLA DISPOSIZIONE CHE, PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI COMPLEMENTARI A STAZIONI FERROVIARIE, PORTI, AEROPORTI, AREE DI SERVIZIO, ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI,ESCLUDE IL DIRITTO ALL'INDENNITA' - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' - CARATTERE DEROGATORIO DELLA NORMA DI CUI SI CHIEDE L'ESTENSIONE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE DI EMETTERE UNA PRONUNCIA ADDITIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esclusione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale per cessata locazione nel caso si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi turistici, trova giustificazione nel fatto che in tali ipotesi l'avviamento non e' frutto dell'attivita' del conduttore, bensi' un riflesso della peculiare collocazione del locale rispetto ad altri immobili, nei quali esso e' compreso o ai quali esso e' legato da un vincolo di stabile accessorieta'. Percio', dato il carattere derogatorio, rispetto alla regola che sancisce il diritto all'indennita' di avviamento, della norma in questione, la mancata previsione, nella stessa, della esclusione di tale diritto anche nei casi di cessazione dei rapporti locativi relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere, essendo frutto di valutazione discrezionale, non arbitraria, del legislatore, non e' sindacabile dalla Corte. E poiche' la soluzione indicata dal giudice a quo non e' quindi configurabile come una estensione logicamente necessitata ed implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo, non si puo' far luogo alla pronuncia della richiesta sentenza additiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., dell'art. 35, legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'affermazione di analoghi principi in materia di limiti di ammissibilita' delle sentenze additive: S. n. 440/1991. - Sulla funzione dell'indennita' per perdita dell'avviamento commerciale: O. nn. 519/1989 e 481/1989.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - LABORATORIO DI ANALISI - ATTIVITA' SVOLTA ALL'INTERNO DI UNA CASA DI CURA - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE E INGIUSTIFICATO LIMITE ALLA PROPRIETA', QUALORA SI RITENGA CHE PER I RAPPORTI IN QUESTIONE, A DIFFERENZA DA QUANTO PREVISTO PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI COMPLEMENTARI A STAZIONI FERROVIARIE, PORTI, AEROPORTI, AREE DI SERVIZIO, ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI, L'INDENNITA' DI AVVIAMENTO NON SIA ESCLUSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per mancanza del giudizio sulla rilevanza, non avendo il giudice remittente compiuto, come era suo esclusivo compito, lasciando alla Corte costituzionale di effettuarla, la scelta tra due diversi indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che, riconducendo l'attivita' svolta nel laboratorio di analisi di cui trattasi tra quelle professionali e complementari a quelle svolte nella clinica istallata nell'immobile locato esclude che sia dovuta l'indennita' di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre di attivita' organizzata imprenditorialmente, spetta la detta indennita'.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - MISURA - RIFERIMENTO AL CANONE CORRENTE DI MERCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel regime transitorio delle locazioni, il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennita` di avviamento in ipotesi di recesso motivato da necessita` diverse da quella abitativa, trova la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata in sent. n. 300/1983 - dell'art. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e dell'art. 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui commisurano l'indennita` per la perdita dell'avviamento al canone corrente di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto).
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE DI PROVARE L'INESISTENZA DI NESSO CAUSALE TRA LOCAZIONE ED AVVIAMENTO - ESCLUSIONE - ASSENZA DI VANTAGGI PER IL LOCATORE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posto che l'avviamento inerisce all'immobile locato e che la relativa indennita` riveste contenuto riparatorio rispetto al danno subito dal conduttore, non sono influenti le cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento stesso ed e` irrilevante la prova dell'inesistenza di nesso eziologico fra quest'ultimo e la pregressa locazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - impongono il pagamento dell'indennita` senza consentire al locatore di provare giudizialmente l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento; e dell'art. 69, comma settimo, in relazione all'art. 73, L. n. 392 cit., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - obbliga il locatore a corrispondere l'indennita` anche nel caso in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita di avviamento commerciale del conduttore). - v. S. n. 36/1980 e n. 128/1983.
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canoneart. 73 Legge sull’equo canone