Legge sull’equo canone

Art. 57 — (Esenzioni fiscali ed onorari professionali) Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2027

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 372/1983

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57 e 70 Cost., dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui dispone la riduzione a metà degli onorari difensivi per i giudizi innanzi al conciliatore, in quanto la questione stessa è stata sollevata in relazione ad una norma che, riguardando la misura degli onorari da liquidarsi a carico del soccombente, può trovare applicazione solo dopo la pronuncia - non ancora emessa - di condanna alle spese.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 346/1983

    Questione infondata
    21 dicembre 1983

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 36/1980 e O. n. 116/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 57 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 116/1980

    Questione infondata
    16 luglio 1980

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 36/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 57 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 29 novembre 1984. 49 parole tolte.

tolto: Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art57 · fonte del testo