LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - UBICAZIONE IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITA' DI DESTINARE L'IMMOBILE AL FIGLIO NUBENDO - DIRITTO ALL'AZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il diritto di recesso, secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte, deve trovare applicazione necessaria per i rapporti in corso in virtu` di una protrazione autoritativa del rapporto locatizio, con esclusione riguardo ai soli rapporti pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti: infatti, stante la sostanziale identita` tra situazioni relative a contratti prorogati e a quelli non prorogati, non sono consentite discipline differenziate rispetto al potere di recesso da parte del locatore. L'esercizio del diritto in questione e` peraltro legittimamente riconosciuto al solo locatore e non anche al figlio nubendo, nel cui interesse - nella specie - il recesso viene chiesto, non avendo quest'ultimo diritto sull'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, secondo comma, 58, parte prima, 59, n. 1, 64, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 denunziati - in riferimento agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29 primo comma, 31, primo comma, 42, secondo comma - nella supposizione che escludano l'applicabilita` dell'azione di recesso per necessita` del locatore, di cui all'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto immobili siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti: sarebbe cosi` determinata una disparita` di trattamento tra locatori, a seconda che siano proprietari di immobili situati in Comuni con piu` o meno di 5.000 abitanti, nonche` violato il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto l'azione di recesso risulta consentita ai soli genitori - nell'ipotesi prevista dall'art. 59, n. 1 - e non anche ai figli nel cui interesse il recesso viene chiesto). - cfr. S.nn. 132/1972, 22/1980, 250/1983.
Riguarda ancheart. 26 Legge sull’equo canonelegge 392/1978
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - NUOVE NORME SULL'EQUO CANONE - RINNOVO TACITO DEL RAPPORTO IN CASO DI MANCATA DISDETTA - ESCLUSIONE PER I CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 27 luglio 1978, n. 392, art. 64. - cst art. 3.
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 64 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato in quanto non prevede per i contratti gia' soggetti a proroga legale, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza di previa disdetta del locatore. La questione e' infatti completamente priva di motivazione sull'applicabilita' di detta norma nei giudizi a quibus.