Legge urbanistica

Art. 27 — Annullamento di autorizzazioni comunali

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Le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzino opere non conformi a prescrizioni di piani regolatori, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni stesse, possono essere in qualunque tempo annullati a norma dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art27 · fonte del testo