Legge urbanistica

Art. 27 — Annullamento di autorizzazioni comunali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1967 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]((Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.

[2]Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.

[3]Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed e' preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonche' alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

[4]In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

[5]Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

[6]Il termine per il provvedimento di demolizione e stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

[7]Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

[8]I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1967, n. 765

6

La L. 6 agosto 1967, n. 765, ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che quando nel presente articolo si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto al 1° settembre 1967.

Testo in vigore dal 1 settembre 1967 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967. 20 parole tolte, 262 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Leaggiunto: Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che tolto: autorizzino aggiunto: autorizzano opere non conformi a prescrizioni tolto: di piani regolatori aggiunto: del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni tolto: stesse, possono essere in qualunque tempo annullati a norma dell'art. aggiunto: o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con tolto: R. aggiunto: regio decreto 3 marzo 1934tolto: -XII, n. 383, tolto: mediante decreto Reale, aggiunto: con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblicitolto: , di concerto con quello per l'internoaggiunto: .

aggiunto: Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.

aggiunto: Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed e' preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonche' alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

aggiunto: In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

aggiunto: Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

aggiunto: Il termine per il provvedimento di demolizione e stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

aggiunto: Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

aggiunto: I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1967, n. 765

    La L. 6 agosto 1967, n. 765, ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che quando nel presente articolo si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto al 1° settembre 1967.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art27 · fonte del testo