Art. 33 — Contenuto dei regolamenti edilizi comunali
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002. 383 parole tolte, 11 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato conR. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:
tolto: 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
tolto: 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
tolto: 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
tolto: 4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
tolto: 5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
tolto: 6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
tolto: 7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
tolto: 8) l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
tolto: 9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
tolto: 10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
tolto: 11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
tolto: 12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
tolto: 13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumita' per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
tolto: 14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
tolto: Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresi' disciplinare: la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore. l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui cio' sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore; la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art33 · fonte del testo