Art. 31 — Licenza di costruzione - Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 52 Cost., dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori relativi siano iniziati e vengano terminati entro il termine di tre anni dalla data di inizio in quanto: il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, si applica soltanto alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967; il termine stesso non può dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparità di trattamento costituzionalmente censurabile e la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili, giustamente devono sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta il governo del territorio.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 31 Legge urbanistica
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.
Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.
È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilità penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perché già decise, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 79 cost. · Art. 111 cost.
La disposizione dell'art. 31, primo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, a norma del quale e` richiesto, per l'esercizio della facolta` di edificare, un provvedimento della autorita` comunale, non viene in applicazione nel giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivati da un illegittimo provvedimento di diniego, con la conseguente irrilevanza della questione di legittimita` costituzionale sollevata, in tale giudizio, riguardo ad essa. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, sollevata in riferimento agli artt. 42, 24 e 113 Cost.).
Art. 42 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 31 Legge urbanistica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1985 al 1 gennaio 2002. 416 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
tolto: Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.
tolto: Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1985aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. tolto: 47.
tolto: La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
tolto: Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
tolto: Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
tolto: Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
tolto: Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
tolto: La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
tolto: L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
tolto: Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza edilizia. aggiunto: 380
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art31 · fonte del testo