Legge urbanistica

Art. 30 — Approvazione del piano finanziario

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Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'art. 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'art. 13 devono essere corredati di un piano finanziario formato dal Comune e approvato, oltre che dai normali organi di tutela, dai Ministeri dell'interno e delle finanze.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art30 · fonte del testo