Art. 42 — Validità dei piani regolatori precedentemente approvati
[1]Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.1
[2]Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente o alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 aprile 1952, n. 524
1La L. 20 aprile 1952, n. 524, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data."
Testo vigente dal 11 giugno 1952
