Art. 42 — Validità dei piani regolatori precedentemente approvati
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[1]Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.
[2]Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente o alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 11 giugno 1952
