Legge urbanistica

Art. 8 — Formazione del piano regolatore generale

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[1]Ogni Comune del Regno ha facolta' di formare il piano regolatore del proprio territorio.

[2]La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

[3]Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

[4]I Comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti devono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione entro cinque anni dalla data del decreto Ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco Trascorso tale termine e' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, di disporre di ufficio la compilazione del piano.

[5]In tal caso il Ministero dell'interno provvede alla iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio del Comune.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 31 agosto 1954

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art8 · fonte del testo