Art. 8 — Formazione del piano regolatore generale
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[1]Ogni Comune del Regno ha facolta' di formare il piano regolatore del proprio territorio.
[2]La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[3]Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
[4]I Comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti devono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione entro cinque anni dalla data del decreto Ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco Trascorso tale termine e' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, di disporre di ufficio la compilazione del piano.
[5]In tal caso il Ministero dell'interno provvede alla iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio del Comune.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 31 agosto 1954
