Art. 8 — Formazione del piano regolatore generale
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[1]Ogni Comune del Regno ha facolta' di formare il piano regolatore del proprio territorio.
[2]La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[3]Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
[4]I Comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti devono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione entro cinque anni dalla data del decreto Ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco Trascorso tale termine e' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, di disporre di ufficio la compilazione del piano.2
[5]In tal caso il Ministero dell'interno provvede alla iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio del Comune.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 agosto 1954, n. 640
2La L. 9 agosto 1954, n. 640, ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che "Il termine di cui all'art. 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica e' ridotto a due anni, salvo la facolta' del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessita', una proroga, non superiore comunque a due anni. Per i Comuni inclusi in elenchi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima."
Testo in vigore dal 31 agosto 1954 al 30 aprile 1959
