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Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge in data odierna, con la quale e' fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, puo' essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato meta' della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1953-12-18;921~art1 · fonte del testo