Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorita', diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque, o ad una pena pecuniaria. La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorita' giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armateaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-18;921~art3 · fonte del testo