Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati nella legge di delegazione predetta, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, e' autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la liberta' provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-18;921~art2 · fonte del testo