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Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati nella legge di delegazione predetta, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, e' autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la liberta' provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

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