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Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorita', diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque, o ad una pena pecuniaria. La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorita' giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate
Testo in vigore dal 21 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010
