LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO MARITTIMO - MARITTIMI ADIBITI A LAVORI DI "COMANDATA" - FACOLTA' DELL'ARMATORE DI LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL LAVORO E DEL DIRITTO AL LAVORO - RICHIESTA ALLA CORTE DI SENTENZA ADDITIVA - INNOVAZIONE RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cn art. 345. - l 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 10. - cst artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, che importerebbe una vera e propria innovazione normativa, con implicazione di scelte esorbitanti dai poteri della Corte ed affidate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604 - nella parte in cui consentono all'armatore il licenziamento "ad nutum" di marittimi adibiti a lavori di "comandata", previsti dalle norme integrative, allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 gennaio 1978, per i dipendenti delle societa' di navigazione di pubblico interesse nazionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - sotto il profilo che il rapporto di lavoro di comandata appartiene al genus del rapporto di arruolamento, ma le prestazioni possono svolgersi sia su una nave in navigazione che su una nave in sosta nel porto o in disarmo o nelle strutture portuali, cosicche' in questi ultimi casi la posizione del prestatore di lavoro sarebbe analoga a quella del lavoratore subordinato di terra ferma e, venendo meno le finalita' della sicurezza della navigazione, dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato in generale, con l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/66; posto che il giudice a quo chiede un intervento che, lasciando inalterata la regolamentazione del rapporto allorche' le prestazioni si svolgono su di una nave in navigazione, ne aggiunge, tuttavia, una nuova e diversa, per il caso in cui lo stesso lavoro venga prestato su di una nave in sosta nel porto).
Riguarda ancheart. 345 Codice della navigazioneart. 10 Licenziamenti individuali
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AD NUTUM - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 1 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, INTERCEDENTE CON DATORI DI LAVORO PRIVATI E CON ENTI PUBBLICI - SFERA DI OPERATIVITA' DEL PRINCIPIO - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il principio del licenziamento causale - mutuato dal rapporto d'impiego e di lavoro pubblico ed esteso al rapporto d'impiego e di lavoro privato, per effetto della osmosi in corso tra le due discipline - e' assurto, con la legge 15 luglio 1966, n. 604, a principio di carattere generale e, pertanto, il riferimento agli "enti pubblici" contenuto nell'art. 1 di detta legge, non puo' non essere inteso nel senso che gli e' proprio, immune, cioe', dalla restrizione che lascerebbe ingiustificatamente scoperta l'area occupata dai dipendenti degli enti pubblici non territoriali. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione - che fissa l'ambito di applicazione del divieto di licenziamento ad nutum nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., assumendo che essa non sarebbe applicabile a tutti gli enti pubblici ma solo a quelli cosiddetti economici. - v. S. nn.7/1958, 45/1965.
LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - NON E' PIU' ILLIMITATO - ESTENSIONE GRADUALE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' O SEMISTABILITA' NEL SETTORE DELL'IMPIEGO PUBBLICO - OPERATIVITA' ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI.
Nel settore del pubblico impiego, la garanzia della stabilita' o semistabilita' del rapporto, propagatasi al personale non di ruolo, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato - mediante la trasformazione del licenziamento ad nutum in licenziamento causale, sancita dal r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100 (convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) e ribadita dal d.lgt.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 -, ed al personale avventizio degli enti pubblici locali, per effetto del d.lg.vo 5 febbraio 1948, n. 61, e' divenuta di carattere generale con la legge 15 luglio 1966, n. 604, il cui art. 1, riferendosi agli "enti pubblici" senza specificazione alcuna, non puo' non essere inteso nel senso che gli e' proprio, comprensivo, cioe', anche degli enti pubblici non territoriali.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PERSONALE MARITTIMO E DI VOLO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO - ARTT. 1 E 10 LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604; ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non esclude in via di principio l'applicabilita' al personale navigante della disciplina di cui all'art. 18 della stessa legge ed agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966, ma si limita a stabilire che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, il che non e' irrazionale o ingiustificato, considerata la varieta' delle funzioni dei singoli appartenenti a detto personale e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, nonche' l'opportunita' di un adattamento graduale dei rapporti di lavoro nautico ed aereonautico alla normativa generale sui licenziamenti individuali ed a quella contenuta nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.
Riguarda ancheart. 10 Licenziamenti individualiart. 35 Statuto dei lavoratori
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DAL PRETORE DOPO CHE LA PARTE CONVENUTA HA PROPOSTO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 1 (SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI).
E' inammissibile, perche' sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione. Infatti sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale proposta dal giudice di merito circa la propria giurisdizione e' priva di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtu' del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte.