Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9526/2025

    11 aprile 2025

    In ragione dell'ampiezza della libertà sindacale protetta dall'art. 39 Cost. – la quale spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella delle modalità di azione, incontrando i soli limiti dettati per l'esercizio del diritto di sciopero (rappresentati dal rispetto delle posizioni soggettive di rango pari o superiore, quali il diritto alla vita, all'incolumità personale o la libertà dell'iniziativa economica) –, il licenziamento di massa intimato per giusta causa ai partecipanti all'azione collettiva di autotutela (tradottasi, nella specie, nell'astensione dal turno con espletamento dell'attività lavorativa in orari diversi da quelli previsti dal datore) è nullo, per discriminazione e ritorsione, allorquando le modalità della protesta, finalizzata ad ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non siano trasmodate in atti violenti o danneggiamenti.

    Art. 4 · Art. 39 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da RatioLegis.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art4 · fonte del testo