Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione - Termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione scritta della sua comunicazione - Lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione della comunicazione o in pendenza del termine - Inoperatività dell'onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, con conseguente possibilità di impugnazione entro il termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato - Omessa previsione - Irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro e della sua tutela, anche giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 138013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., l’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione in forma scritta del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. La disposizione, censurata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, è manifestamente irragionevole e lede, al contempo, il diritto al lavoro e alla sua tutela, anche giurisdizionale. Se, infatti, il termine per l’impugnazione del licenziamento è parte di uno speciale regime decadenziale – giustificato dalle esigenze di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, tutelare l’affidamento del datore di lavoro sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità – l’onere procedurale richiesto può tradursi, per il lavoratore che si trovi nella descritta condizione, in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale. Ciò può comportare, infatti, la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale, in contrasto con il diritto al lavoro, e con la sua tutela, anche giurisdizionale, non esistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, riacquistata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo. L’esigenza di effettività di tali garanzie costituzionali è ancora più pressante in ragione della particolare vulnerabilità del lavoratore incapace di intendere e volere, dal momento che non esiste nell’ordinamento una specifica misura a sua tutela e che il termine di 60 giorni potrebbe rivelarsi troppo breve affinché la sua condizione possa giungere in tempo utile a conoscenza delle istituzioni preposte per l’attivazione di misure che scongiurino la consumazione del diritto di impugnazione. La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve essere assicurata escludendo l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale, fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo di 240 giorni per l’impugnazione giudiziale, dato dalla somma del termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di quello di 180 giorni per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. (Precedenti: S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - 46571; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 168/2023 - mass. 45730; S. 183/2022- mass. 44976; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 133/2021 - mass. 43964; S. 212/2020 - mass. 43018; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 258/2017 - mass. 41004; S. 155/2014 - mass. 37985; S. 322/2011- mass. 35971; S. 170/1999 - mass. 24678; S. 163/1993; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 134/1985 - mass. 10875)
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Procura speciale - Omessa indicazione del nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa, in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita. L'attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile dalla circostanza che l'avvocato indicato nell'epigrafe dell'atto sia lo stesso che abbia certificato l'autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato.
Rilevanza della questione incidentale - Corretta individuazione della norma censurata - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili, sotto il profilo della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010. La disposizione censurata è stata correttamente indicata dal giudice a quo .
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Impugnativa stragiudiziale dell'atto datoriale (nel caso di specie: provvedimento di trasferimento del lavoratore) - Inefficacia dell'impugnazione se non seguita, entro centottanta giorni, dagli adempimenti indicati dalla legge - Ricomprensione, tra questi, del deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669- bis , 669- ter e 700 cod. proc. civ. La norma censurata dal Tribunale di Catania, sez. lavoro, nell'escludere, secondo la giurisprudenza assurta a diritto vivente, che anche la proposizione del ricorso per provvedimento d'urgenza possa impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del provvedimento datoriale e dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Ciò in considerazione sia dell'idoneità riconosciuta dalla disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale, sia del fatto che la domanda di tutela cautelare è idonea a far emergere il contenzioso insito nell'impugnazione dell'atto datoriale. Né l'emersione del contenzioso può dirsi svalutata dalla circostanza che i provvedimenti di urgenza ante causam hanno, per effetto della legge n. 80 del 2005, sul piano degli effetti una definitività "condizionata" alla mancata introduzione del giudizio di merito; invero, una volta definita la vicenda cautelare, ben può il datore di lavoro assumere l'iniziativa per far venir meno ogni eventuale incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere, promuovendo egli stesso il giudizio di merito. ( Precedenti citati: sentenza n. 155 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela cautelare è strumentale all'effettività di quella giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, è necessaria e deve essere effettiva, costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007, n. 165 del 2000, n. 437 del 1995, n. 318 del 1995, n. 253 del 1994 e n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di questioni ulteriori.
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE - FORMA SCRITTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 richiedendo la forma scritta per l'atto di impugnazione del licenziamento senza ulteriori specificazioni, piu` che imporre una forma vincolata, ha inteso assicurare il controllo in sede giudiziaria sull'osservanza del termine stabilito e l'idoneita` a rendere nota la volonta` del lavoratore di impugnare il licenziamento, ben potendo a tal fine il giudice utilizzare i consueti strumenti ermeneutici ed avvalersi dei normali poteri di valutazione ed apprezzamento; mentre la censurata evenienza di diverse interpretazioni giurisprudenziali e` connaturata all'attuale sistema giudiziario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e ss. Cost.).
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AD NUTUM - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 6, ULTIMO COMMA, E LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ART. 2, PRIMO COMMA, LETT. A (PER I SOLI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI) - CONTROVERSIE PROMOSSE DA DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ESCLUSIONE DALL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Per effetto del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, i tribunali amministrativi regionali esercitano giurisdizione esclusiva nei casi di ricorsi relativi al rapporto di impiego, prodotti dagl'impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato, e dagl'impiegati dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e da qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Tale giurisdizione esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto il profilo non solo della incompetenza e della violazione di legge, ma altresi' dell'eccesso di potere, ed in virtu' del potere di annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai pubblici dipendenti, avverso l'illegittimo licenziamento, appagante e penetrante tutela. Inoltre, l'istituto della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, consente di porre sollecito rimedio alla svantaggiosa posizione del ricorrente sino alla definitiva pronuncia. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2, primo comma, lett. a), legge n. 1034 del 1971, i quali escludono la competenza del pretore nelle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici.
Riguarda ancheart. 29 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)art. 2 legge 1034/1971art. 4 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (024U1058)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. - AMBITO - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI INERENTI ALLA VALIDITA' DEI LICENZIAMENTI - INCLUSIONE.
Per effetto degli artt. 2, primo comma, lett. a, 3, primo comma, e 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 6, ultimo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, la cognizione delle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici, e' sottratta alla giurisdizione ordinaria (e in seno a questa alla competenza del pretore) e resta affidata al giudice amministrativo.
Riguarda ancheart. 2 legge 1034/1971art. 7 legge 1034/1971