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Il Comitato entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, formula, secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione, un programma decennale di costruzioni diviso in piani pluriennali, inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza. A tale scopo i piani dovratino prevedere, in relazione alla necessita' delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attivita' spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, fra queste compreso il servizio sociale. Il programma decennale e i piani pluriennali sono sottoposti alla approvazione congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato fissa il costo massimo ammissibile a vano per i singoli comprensori, nonche' il costo convenzionale a vano per la determinazione dei canoni di affitto e dalle quote di riscatto. Il Comitato provvedera', inoltre, allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia, residenziale, per l'esecuzione di progetti edilizi sperimentali nonche' per l'attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art14 · fonte del testo