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Il fondo di rotazione previsto dall'articolo precedente ha lo scopo di consentire anticipazioni ad Istituti bancari e agli Enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per la concessione di prestiti con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio a favore dei lavoratori i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare ovvero provvedere al miglioramento ed al risanamento di alloggio di loro proprieta'. I prestiti dovranno essere concessi con priorita' ai lavoratori che intendano procedere direttamente; o attraverso la costituzione di cooperative, alla costruzione dell'abitazione. Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti di credito esclusivamente per la concessione di prestiti per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi previsti dal primo comma del presente articolo. Il Comitato centrale fissera' l'ammontare massimo del costo delle costruzioni sul quale potra' essere concesso il prestito nella misura percentuale precedentemente prevista in ogni caso la concessione di prestiti destinati al miglioramento od al risanamento di alloggi potra' superare il quarto del valore degli alloggi stessi. Gli Istituti di credito aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo sono designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
