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L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita avvenuta in esecuzione dei piani previsti alla legge 28 febbraio 1944, n. 43, e dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148, puo' essere convertita a richiesta dell'assegnatario dopo l'entrata in vigore della presente legge, in assegnazione in proprieta' immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto delle quali l'assegnatario sia ancora tenuto al pagamento. Al fine di rendere pubblico l'acquisto della proprieta' immediata, l'atto originario di assegnazione deve essere trascritto, a cura della Gestione case per lavoratori con gli effetti e secondo le modalita' di cui agli articoli 2643 e seguenti del Codice civile. Il conservatore dei registri immobiliari deve iscrivere d'ufficio ipoteca legale a norma dell'articolo 2834 del Codice civile.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
