Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10731/2025

    23 aprile 2025
    • EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
    • ASSEGNAZIONE

    In tema di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa al diritto di riscatto, previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963, che attribuisce al conduttore il diritto, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., di convertire il contratto di locazione in compravendita, concerne solo gli alloggi e non può essere esteso alle autorimesse pertinenziali, rispetto alle quali non sussiste alcuna finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato, nella prospettiva tracciata dall'art. 47 Cost. di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione.

    Art. 3 · Art. 2 Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori · Art. 2932 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 159 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di fiutura vendita e' consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5 per cento delle residue annualita'. Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' consentita la trasformazione dell'assegnazione in locazione in assegnazione a riscatto con patto di futura vendita o in proprieta' immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto. In tal caso il riscatto avverra' nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione. L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potra' avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art3 · fonte del testo