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In relazione all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge sono compiuti della Gestione:
- a)gestire i fondi destinati alla esecuzione dei programmi, anche mediante lo sconto dei contributi statali e di ogni altro provento previsto dall'articolo 10, nonche' effettuare le operazioni di tesoreria, necessarie al conseguimento dei fini della Gestione;
- b)sovraintendere alla esecuzione dei piani esercitando, in relazione alla esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari;
- c)fissare le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione;
- d)designare le stazioni appaltanti competenti per territorio;
- e)predisporre attraverso appositi concorsi biennali, l'albo nazionale dei professionisti da incaricare della redazione dei progetti relativi alla costruzione di alloggi compresi nei settori previsti nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15;
- f)designare il rappresentante delle Commissioni comunali o consortili previste dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
- g)provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, alla predisposizione dei progetti relativi ai servizi pubblici e alle attrezzature dei quartieri di cui al secondo comma dell'articolo 14 e, direttamente, od attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri Enti, alla esecuzione di esso entro i limiti di spesa fissati dal Comitato centrale;
- h)adempiere al compito di attuare la liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.- Casa nonche' agli altri compiti previsti dalla presente legge e dalle norme di attuazione;
- i)provvedere alla manutenzione straordinaria e alle opere integrative ritenute indispensabili dagli accertamenti tecnici agli alloggi richiesti in proprieta' immediata da parte degli assegnataria;
- l)promuovere studi e ricerche operative nel settore dell'edilizia residenziale e predisporre l'attuabile dei progetti pilota;
- m)d'intesa con i Comitati provinciali, istituire il servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari. Le deliberazioni relative alle direttive tecniche generali per l'attuazione dei piani pluriennali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore e dei lavori pubblici. Il Ministero dei lavori pubblici esercita la vigilanza in ordine all'osservanza di tali direttive.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
