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In ciascuna Provincia, con deliberazione del Comitato centrale, e' istituito, secondo i criteri previsti dalle norme di attuazione della presente legge, un Comitato provinciale composto dei rappresentanti dei Ministeri, degli Enti ed associazioni che hanno rappresentanza, nel Comitato centrale ed in cui sia garantita anche la rappresentanza dei Comuni. Deve essere sentito il parere dei Comitati provinciali per quanto attiene alla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia. Essi possono essere inoltre interpellati in ogni questione relativa alla attuazione dei piani.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
