Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 229/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    Qualora nell'ordinanza di rinvio sia contenuta solo una generica dichiarazione di rilevanza senza riferimento alla norma abrogativa di quella impugnata ed alle conseguenti implicazioni riguardanti il possibile ambito di estensione della norma stessa alle fattispecie oggetto del giudizio principale, la Corte dispone il rinvio degli atti al giudice a quo per un completo esame della rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 · Art. 25 Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori · Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 173 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: All'acquisizione delle aree edificabili necessarie alla attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge provvedera' la Gestione, salvo i casi previsti dal numeri 3) e 4) del l'aiticolo 15. Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni localita', nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per i settori previsti ai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 15 nel solo caso che:

tolto: a) le aziende concedano le aree a condizione di favore;

tolto: b) le cooperative o gli assegnatari dei prestiti provvedano direttamente all'acquisto delle aree. Allo scopo suddetto e' ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilita', con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio, n. 2892. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta, in tal caso, del prefetto della Provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni. Spetta altresi' al prefetto di dichiarare la urgenza e la indifferibilita' delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale e' chiesta l'espropriazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art25 · fonte del testo