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Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprieta' con pagamento rateale e con garanzia, ipotecaria. Gli alloggi assegnati in proprieta' con garanzia ipotecaria, non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi dieci anni dalla, data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione I.N.A.-Casa alla data di entrata, in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegnazione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale. I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito nel precedente comma sono nulli. ((E' fatta salva la facolta' degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione INA-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprieta' con garanzia ipotecaria ad alto lavoratore che abbia pagato un'intera annualita' di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato)). Il 50 per cento dei fondi destinati alla costruzione di case per i lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15, saranno impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione. Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 saranno riscattabili in trenta anni quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore inliciato nel n. 3) dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota, annuale di riscatto per trenta anni, pari all'ammontare del canone di locazione. Agli assegnatari degli alloggi in locazione di cui al comma precedente e' consentita la trasformazione della assegnazione in locazione in assegnazione in proprieta', immediata con ipoteca legale, anche per i singoli alloggi compresi in un edificio.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 18 agosto 1977
