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Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di fiutura vendita e' consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5 per cento delle residue annualita'. Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' consentita la trasformazione dell'assegnazione in locazione in assegnazione a riscatto con patto di futura vendita o in proprieta' immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto. In tal caso il riscatto avverra' nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione. L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potra' avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
