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Le cooperative previste dal n. 3) dell'articolo 15 che siamo ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere, direttamente o costituendosi in consorzi, il compito della costruzione, ovvero delegare tali funzioni ad enti specializzati competenti per territorio prescelti quali sezioni appaltanti dalla Gestione case per lavoratori; esse potranno altresi' designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione. Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facolta concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonche' agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato nel n. 1) dell'articolo 15 sempreche' concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:
- a)che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato nel n. 1) dello articolo 15 ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguarlo alle esigenze della unita' immobiliare da realizzare;
- b)che per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;
- c)che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegnatari alla costrizione, questa, a giudizio dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma. Gli Istituti autonomi per le case popolari nella esecuzione di programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alla norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprieta' dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici gia' esistenti di proprieta', dei lavoratori stessi e da essi abitati. Nei casi in cui lavoratori assegnatari si avvalgano delle facolta' previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi per le case popolari, con le modalita' previste dalle norme di attuazione della presente legge, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative, degli enti incaricati della costruzione dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi. In caso di necessita' o di inadempienza, gli Istituti autonomi per le case popolari avranno facolta' di sostituirsi agli incaricati della costruzione. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, gli Istituti autonomi per le case polari provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani. Tale funzione potra' essere delegata dalla Gestione ad altri Enti specializzati nonce' a cooperative di produzione e lavoro ed a consorzi scelti nell'elenco di cui alla lettera dell'articolo 23. Gli istituti autonomi case popolari sono, in ogni caso, responsabili nei confronti della Gestione delle esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
