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La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 sara' effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano per ciascuno dei piani pluriennali e per gruppi di localita' saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2 per cento ed il massimo di 3 per cento. Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi. Il canone di locazione e' stabilito nella misura dell'1,50 per cento dei costo convenzionale a vano. L'importo delle rate determinate come sopra sara' definito agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assicurazione.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art32 · fonte del testo