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Per ogni atto inerente al trasferimento in proprieta' immediata sia da parte della gestione case per lavoratori, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti indicati all'articolo 4, agli assegnatari nei modi indicati dai precedenti articoli si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 33 primo comma, della presente legge. Gli stessi benefici si applicano per il trasferimento degli alloggi in proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nell'articolo 4. L'acquisto della proprieta' dell'alloggio non e' parimenti valutabile agli effetti dell'imposizione di qualsiasi tributo in favore dello Stato, o di Enti locali fino al completo pagamento delle rate di riscatto.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
