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In conseguenza del trasferimento in proprieta' degli alloggi indicati nel secondo comma dell'articolo 4, gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione all'ammontare del canone di locazione al netto di ogni spesa' per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatrio, e' tenuto a corrispondere di forza del contratto stipulato con la Gestione I.N.A. - Casa. Analogamente devono essere alla Gestione case per lavoratori le quote di riscatto degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e passati in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4, nella misura dovuta dagli assegnatari a norma del contratto stipulato con la Gestione I.N.A - Casa. In caso di morte dell'assegnatario prima, che trascorso il periodo indicato nel primo comma l'alloggio, su loro domanda, dovra' essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purche' conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte. Fino al quando gli Istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento di cui al primo comma, in riferimento a tutti gli alloggi, in essi compresi i complessi edilizi, o gli edifici singoli, nonche' le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costituzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad utorizzazione della Gestione case per lavoratori. L'ammontare delle quote di amministrazione e di manutenzione verra' fissato distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il periodo di cinque anni, dalla data del trasferimento degli alloggi in proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facolta' concesse agli assegnatari in locazione. Trascorso tale termine, gli assegnatari decadranno dal beneficio del riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati per il riscatto.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 26 aprile 1968
