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In conseguenza del trasferimento in proprieta' degli alloggi indicati nel secondo comma dell'articolo 4, gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione all'ammontare del canone di locazione al netto di ogni spesa' per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatrio, e' tenuto a corrispondere di forza del contratto stipulato con la Gestione I.N.A. - Casa. Analogamente devono essere alla Gestione case per lavoratori le quote di riscatto degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e passati in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4, nella misura dovuta dagli assegnatari a norma del contratto stipulato con la Gestione I.N.A - Casa. In caso di morte dell'assegnatario prima, che trascorso il periodo indicato nel primo comma l'alloggio, su loro domanda, dovra' essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purche' conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte. Fino al quando gli Istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento di cui al primo comma, in riferimento a tutti gli alloggi, in essi compresi i complessi edilizi, o gli edifici singoli, nonche' le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costituzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad utorizzazione della Gestione case per lavoratori. ((Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, siti in edifici trasferiti in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico. Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza dell'acquisizione della proprieta' degli alloggi da parte di altri assegnatari, il condominio ai sensi delle norme del codice civile, possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti istituti ed enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico. L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai commi precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge per quanto attiene alla tutela della proprieta'. L'ammontare della quota di spese generali da corrispondersi agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui al quinto, sesto e nono comma del presente articolo, e' fissato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi trasferiti in proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali possono essere delegati dai predetti istituti ed enti a rappresentarli in seno a tali amministrazioni. L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi precedenti, nonche' i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge sono fissati distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le quote di spese generali e le quote di amministrazione di cui all'ottavo e decimo comma del presente articolo sono determinate in relazione ai servizi prestati. Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente per le singole zone, sentito il parere del comitato centrale di cui al successivo articolo 13. Tale parere e' formulato dal comitato centrale sentiti i comitati provinciali di cui al successivo articolo 24)). Per il periodo di cinque anni, dalla data del trasferimento degli alloggi in proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facolta' concesse agli assegnatari in locazione. Trascorso tale termine, gli assegnatari decadranno dal beneficio del riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati per il riscatto.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 18 agosto 1977
