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Gli alloggi trasferiti in proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari, che si renderanno liberi, dovranno, essere assegnati con precedenza, ai lavoratori che abbiano versato i contributi a norma del successivo articolo 12.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art7 · fonte del testo