L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita' e per l'ambiente e il presidente della regione interessata. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1975, N. 393)).
Testo vigente dal 7 settembre 1975
