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L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita' e per l'ambiente e il presidente della regione interessata. L'autorizzazione sostituisce il provvedimento di cui all'articolo 211, secondo comma, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' o urgenza delle relative opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1974 al 7 settembre 1975

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