Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1952, n. 4436.
Abrogato dal 19 febbraio 1953
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1952, n. 4436.
Abrogato dal 19 febbraio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1949 al 19 febbraio 1953. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso e' maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940. Tale maggiorazione si applica, ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4436
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-29;531~art1 · fonte del testo