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Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso e' maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940. Tale maggiorazione si applica, ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.
Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 19 febbraio 1953
