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Il sussidio di cui all'articolo precedente sara' corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso, e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.
Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 19 febbraio 1953
