L'art. 12 lettera c) e' sostituito come segue: "c) ai personale che percepisce il premio di cointeressenza di cui all'art. 23-bis, nonche' a quello che percepisce il premio di rendimento (tantieme) di cui all'art. 24 per le giornate in cui vengono attribuiti tali premi e al personale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo".

Testo vigente dal 13 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-17;53~art4 · fonte del testo