[1]Ai titolari delle pensioni di cui al precedente art. 1, a totale carico di uno degli Istituti di previdenza ivi contemplati oppure ad onere ripartito fra uno dei predetti Istituti ed altri Enti, escluso lo Stato, viene accordato sugli aumenti stabiliti dalla presente legge un acconto una volta tanto.

[2]Tabella dei coefficienti moltiplicativi, distinti per le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e per la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, da applicarsi ai fini della rivalutazione delle pensioni di cui all'art. 1.

  • A)Cassa di previdenza impiegati e salariati. Periodo di cessazione dal servizio: anteriore al 1 gennaio 1930........ coefficiente 50 dal 1 gennaio 1930 al 31 dicembre 1933.. " 43 dal 1 gennaio 1934 al 31 dicembre 1937.. " 35 dal 1 gennaio 1938 al 31 dicembre 1943.. " 28 dal 1 gennaio 1944 al 30 settembre 1945. " 26 dal 1 ottobre 1945 al 30 settembre 1946. " 24 dal 1 ottobre 1946 al 30 giugno 1947... " 5,5 dal 1 luglio 1947 al 31 ottobre 1948... " 2,2 dal 1 novembre 1948 al 30 giugno 1950.. " 1,3
  • B)Sezione autonoma insegnanti. Periodo di cessazione dal servizio: anteriore al 1 aprile 1940......... coefficiente 33 dal 1 aprile 1940 al 30 settembre 1945.. " 30 dal 1 ottobre 1945 al 30 settembre 1946. " 27 dal 1 ottobre 1946 al 30 giugno 1947... " 7 dal 1 luglio 1947 al 31 ottobre 1948... " 2,50 dal 1 novembre 1948 al 30 giugno 1950.. " 1,35

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;966~art10 · fonte del testo