Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di iscritto ad una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 il quale sia cessato dal servizio il 31 dicembre 1953, si considera, come retribuzione annua contributiva da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quella al 31 dicembre 1953 calcolata, seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo, della legge predetta e con l'aggiunta dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, qualora l'ente dal quale l'iscritto dipendeva lo abbia concesso al proprio personale con effetto non posteriore al 1 gennaio 1954.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1236~art4 · fonte del testo