Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel caso di iscritto ad una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 il quale sia cessato dal servizio il 31 dicembre 1953, si considera, come retribuzione annua contributiva da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quella al 31 dicembre 1953 calcolata, seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo, della legge predetta e con l'aggiunta dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, qualora l'ente dal quale l'iscritto dipendeva lo abbia concesso al proprio personale con effetto non posteriore al 1 gennaio 1954.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1236~art4 · fonte del testo